1. Lo Stato non liquida buoni scuola alle scuole che assumono o difendono comportamenti contrari ai princìpi della Costituzione.
2. Le spese per i buoni scuola emessi in base alla presente legge e gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dalla legge stessa sono computati come finanziamento minimo per l'istruzione di base stabilito dalla legge.