Art. 7.
(Autorizzazione all'accettazione di buoni per l'istruzione da parte delle scuole).

      1. Lo Stato non liquida buoni scuola alle scuole che assumono o difendono comportamenti contrari ai princìpi della Costituzione.
      2. Le spese per i buoni scuola emessi in base alla presente legge e gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dalla legge stessa sono computati come finanziamento minimo per l'istruzione di base stabilito dalla legge.